LEGITTIMITA’ NELL’USO DEI VELOX ESITO DEL PARERE GIURIDICO COMUNICATO
COMUNICATO STAMPA CENTRO CONSUMATORI VENETO
Sportello del consumatore Delegato allo sportello
Antonio Tognoni
Diverse associazioni di consumatori, tra cui la nostra, sono impegnate nella tutela degli utenti della strada. A tal riguardo s’è tenuto a Padova, in data 12.07.24, incontro informale tra questo Centro Consumatori Italia e l’associazione Migliore Tutela, rappresentata dal Presidente avv. Emanuele DALLA PALMA di Bassano del Grappa, alla presenza del valente giurista Avv. Alberto CARTIA del foro di Padova. Alla luce della recente ordinanza n. 10505 del 18.04.2024 della Suprema Corte di Cassazione s’è cercato di fare chiarezza sulla situazione autovelox operativi su territorio italiano, avendo la citata ordinanza sancito la nullità delle sanzioni erogate per eccesso di velocità rilevate da apparecchiature autovelox prive di omologazione legale rilasciata con decreto del già Ministero dello Sviluppo Economico (Mi.S.E.), ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy (M.I.M.IT.). Orientamento, quest’ultimo, seguito dalla recente sentenza n. 1152/24 del Tribunale di Padova dello scorso 20.06.24, Giudice Dr. Roberto Beghini, che, in riforma a pregressa sentenza del Giudice di Pace, ha inteso annullare il verbale del comune di Cittadella (PD) ritenendo prevalere la finalità prevista dall’art. 142 , 6° comma del codice della strada che considera quali fonti di prova per determinare la velocità, le rilevazioni effettuate da apparecchiature debitamente omologate.
Da qui la necessità di tenere ben distinta la procedura di omologazione Mi.S.E., dalla mera approvazione delle apparecchiature operata invece dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (M.I.T.). L’omologazione Mi.S.E. consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa (come l’approvazione), ha anche natura necessariamente tecnica finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico di misura del dato velocità da potersi utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale a ciò legittimato, condizione indispensabile per rendere corretto e legittimo dell’accertamento stesso.
L’approvazione M.I.T. consiste, invece diversamente, in un mero procedimento amministrativo che non richiede la comparazione del prototipo con particolari prescrizioni previsti dal regolamento consentendo la produzione in serie del prototipo ove debitamente omologato.
Da quello che è di nostra conoscenza ATTUALMENTE NON CI SONO APPARECCHI OMOLOGATI sulle strade che tutt’ora effettuano rilevamenti della velocità, per cui a fronte di tali fondamentali distinzioni, gli utenti potrebbero presentare ricorsi in massa tali da rendere difficoltosa se non impossibile la gestione da parte delle prefetture o dei Giudici di Pace tale situazione anche in presenza di una non precisa prescrizione prevista dall’art.345 del regolamento della strada, che parla di sola APPROVAZIONE”” ma che non prevale sulla norma principale, l’utente della strada potrà proporre ricorso coerentemente esercitando il diritto di difesa contestando la carenza di omologazione Mi.S.E. delle apparecchiature autovelox, incombendo nella Pubblica Amministrazione onere di fornire prova contraria.
In attesa di un intervento chiarificatore da parte del Ministero dei Trasporti della grave situazione deficitaria rilevata dalla Suprema Corte, sussistono condizioni atte a suggerire, in via prudenziale e cautelativa, UNA SOSPENSIONE DELL’USO DELLE APPARECCHIATURE AUTOVELOX RITENUTI ILLEGALI, onde evitare il proliferarsi di ricorsi con possibile condanna degli enti pubblici fruitori alle spese di lite e correlato eventuale danno erariale.
Atteso il delineato quadro normativo, con l’ordinanza che rappresenta comunque un autorevole orientamento stante le diverse posizioni assunte da giudici in materia, ferma restando diversa possibile soluzione prospettabile dalla Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite, le prefate associazioni dei consumatori auspicano e suggeriscono un maggiore servizio di vigilanza e presenza su strada delle forze dell’ordine al fine di attuare una sicurezza reale, non anche demandata ad apparecchiature che, al momento, potrebbero essere utilizzate ai soli fini statistici ma non anche per finalità sanzionatorie.