comunicati stampa

Altre due condanne della Volksbank per la vendita delle azioniGià 7 sentenze del Tribunale di Bolzano, tutte a favore degli azionisti

Il Comitato Azionisti Suedtirol, assistito dagli Avvocati Prof. Massimo Cerniglia, Alessandro Caponi
e Roberto Ciammarughi, tutti dello Studio Cerniglia, comunica quanto segue.


Sia il Tribunale di Venezia che la Corte d’Appello della laguna hanno ammesso la class action
proposta da 7 azionisti, insieme al Comitato Azionisti Suedtirol, al Centro Consumatori Italia e a
Robin APS, contro la Volksbank.
Tramite informazioni ingannevoli migliaia di risparmiatori sono stati indotti ad acquistare le azioni
della banca al di fuori di una piena consapevolezza degli effettivi rischi dei titoli.
Il Comitato Azionisti Suedtirol poi, sempre con i suddetti legali, ha presentato avanti al Tribunale di
Bolzano decine di cause di singoli azionisti con le quali si è denunciato il comportamento scorretto
posto in essere in violazione della legge (Testo Unico Finanziario del 1998 e Regolamento Consob
del 2007), tenuto sempre dalla Volksbank, che ha venduto le proprie azioni con una consulenza
scorretta ed erronea sempre a migliaia di azionisti per decine di milioni di euro.
In ultimo, in data 15 aprile 2024 sono state emanate altre 2 sentenze (la sesta e settima, finora tutte
favorevoli agli azionisti) dal Giudice Grossmann del Tribunale di Bolzano con le quali:

  1. si è riconosciuta la scorrettezza della consulenza della banca;
  2. per quanto attiene la scheda prodotto si è ritenuto un contenuto non veritiero come denunciato dai
    risparmiatori (soprattutto nella class action) e si è stabilito che le indicazioni contenute nella scheda
    prodotto, ossia che “Il prezzo limite non può scendere sotto il prezzo di emissione delle Azioni
    determinato dall’Assemblea …” sono «indicazioni di scarsa chiarezza, idonee ad ingenerare
    nell’investitore medio un’erronea aspettativa in ordine alla possibilità di liquidare le azioni ad un
    prezzo minimo corrispondente al prezzo di emissione. L’informativa così resa non è pertanto idonea
    a consentire scelte d’investimento consapevoli.»
    In altre sentenze, sempre del Giudice Grossmann, in merito alla mancata consegna del prospetto
    informativo in occasione del collocamento del 2015, così si statuisce: “La Banca, prima della
    sottoscrizione del Prodotto dal parte del Cliente, provvede a consegnare al medesimo il documento
    di acquisto o di sottoscrizione, il prospetto informativo o gli altri documenti informativi, ove prescritti
    dalla Normativa di Riferimento”.
    Da tale disposizione il Giudice desume in via inequivocabile che il prospetto informativo andava
    obbligatoriamente consegnato.
    E ciò è evidente e logico, in quanto solamente con il possesso e la lettura del prospetto informativo il
    risparmiatore può essere emesso in grado di prendere decisioni di investimento pienamente
    consapevoli, tramite, in particolare, la lettura dei fattori di rischio, delle caratteristiche e – appunto –
    dei rischi nell’acquisto dei titoli.
    Sempre per il Giudice Grossman la mancata consegna del prospetto informativo costituisce un grave
    inadempimento contrattuale tale da consentire la risoluzione del contratto di acquisto dei titoli.
    In considerazione del più che favorevole andamento del contenzioso contro la banca si invitano gli
    azionisti ad inviare una manifestazione di interesse all’indirizzo mail del Comitato.

    comitatoazionistisuedtirol@gmail.com
    379 193 60 43